La perdita della qualifica di socio, se oggetto di impugnazione anche avanti ad arbitro, non è ostativa all’esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale
Ai fini del riconoscimento del diritto di informazione e consultazione dei libri e documenti sociali di cui all’art. 2476 comma 2 cod. civ. condizione necessaria e sufficiente è che il richiedente sia socio ma, per ragioni di tutela del diritto di difesa, a questa regola fa eccezione il caso in cui il soggetto, ormai non più socio per esclusione o altro provvedimento incidente sulla qualifica, impugni e contesti proprio il provvedimento con cui è venuto meno il rapporto sociale e l’accesso sia da ritenere strumentale all’esercizio del diritto di difesa in sede di impugnazione del provvedimento che incide sulla qualifica di socio. Questo vale anche nell’ipotesi in cui per previsione statutaria sia previsto un deferimento ad arbitri della controversia sulla cessazione del vincolo esistente.