La persistenza del diritto azionato in sede monitoria è necessaria al momento della decisione sull’opposizione
Ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l’onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa.
L’opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. introduce un giudizio di cognizione volto ad accertare non solo la legittimità del decreto ingiuntivo, ma anche – e soprattutto – l’esistenza e persistenza, al momento della decisione, del diritto azionato in sede monitoria. Per tale ragione, dunque, il provvedimento opposto deve essere revocato allorquando si accerti che il diritto oggetto dell’ingiunzione di pagamento sia stato anche solo in parte estinto, in forza di atti solutori posti in essere spontaneamente dal debitore, ovvero laddove risulti la parziale infondatezza, ab origine, della pretesa azionata con il ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c..