La posizione dei soci illimitatamente responsabili nel procedimento ex art. 671 c.p.c.
La liquidazione del valore di una quota di partecipazione a una società in nome collettivo costituisce un’obbligazione che grava direttamente sulla società: i soci, pertanto – pur potendo rispondere in solido ex artt. 2291 e 2304 c.c. – non sono litisconsorti necessari in un processo che abbia ad oggetto l’accertamento di tale obbligo.
Nel contempo, il provvedimento di cui all’art. 671 c.p.c. può essere disposto – se espressamente richiesto da parte ricorrente – anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili che, pur non essendo stati convenuti nel giudizio principale di merito, si sono ugualmente costituiti con autonome domande riconvenzionali (nel caso di specie, chiedendo il risarcimento dei danni al socio uscente per atti di mala gestio). La domanda proposta da parte ricorrente nel procedimento cautelare, infatti, non implica infatti «nessun reale ampliamento dei temi oggetto della causa, perché il debito da accertare è rimasto il medesimo e la responsabilità sussidiaria» dei soci «discende automaticamente da tale [loro] qualità»: è pacifico del resto che «la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società e un società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile».
Né vale opporre il beneficio di escussione ex art. 2304 c.c., il quale «ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva», ma non impedisce al creditore di «agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale nei confronti di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente».
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Enrico Rino Restelli
Avvocato e dottore di ricerca in diritto societario e diritto dei mercati finanziari(continua)