La posizione del liquidatore rispetto ai rapporti societari contrattuali
Ai sensi dell.art. 2495 c.c. l’estinzione di una società susseguente alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese non determina un fenomeno successorio in capo al liquidatore nella posizione dell’ente estinto, con conseguente legittimazione dello stesso in relazione alla pretesa attinente al debito sociale. Egli, invece, può essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria.
La responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c. ha natura di responsabilità aquiliana da fatto illecito. Essa, è, pertanto, soggetta al regime probatorio applicabile ai fatti di cui all‟art 2043 c.c., che richiede la dimostrazione del fatto dannoso, dell‟esistenza e dell‟ammontare del danno nonché del nesso causale.
La domanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto comporta un’ipotesi di litisconsorzio necessario non potendo un contratto unico essere risolto nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l’altro o gli altri stipulanti.
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Alice Garlisi
Laureata presso l'Università degli Studi di Milano nel 2016, con una tesi in diritto della proprietà intellettuale. Abilitata all'esercizio della professione forense presso il foro di Milano. Si occupa di proprietà...(continua)