La prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto nelle azioni in materia di proprietà industriale
In base al tenore letterale del comma 3 dell’art. 120 CPI, l’indicazione di domicilio compiuta in occasione della presentazione della domanda di registrazione o di brevettazione radica in via esclusiva la competenza e la giurisdizione nelle azioni in materia di proprietà industriale, prevalendo sugli altri fori di cui al comma 2 dell’art. 120 CPI. Tale regola è applicabile, in combinato disposto con il comma 6bis del medesimo articolo, a tutte le azioni in cui il convenuto è titolare di un brevetto o di una registrazione, comprese quindi le azioni di accertamento negativo della contraffazione.