La responsabilità degli amministratori di S.r.l. ex art. 2476 c.c. e la prova della mancanza di giustificazione causale nella gestione del patrimonio sociale
Gli atti e le omissioni dell’amministratore di una S.r.l., i quali danneggiano la società ed i creditori sociali contribuendo al dissesto che conduce al fallimento, comportano la responsabilità dell’amministratore ed il conseguente obbligo di risarcimento dei danni ex art. 2476 c.c. Ex multis, si annovera tra gli atti che conducono al depauperamento del patrimonio sociale ed al danneggiamento della società, il versamento, senza alcuna giustificazione causale, di ingenti somme di danaro a favore di altre società.
Quanto alla prova della mancanza di alcuna giustificazione causale relativamente ai versamenti – illegittimi – di somme di danaro, essa può essere fornita I) per tabulas mediante, ex plurimis, la produzione di verbali di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per indebita detrazione di IVA, nel caso di specie in ordine ad anticipazioni per prestazioni mai ricevute; II) alla luce delle risultanze di un’analisi delle situazioni patrimoniali e delle scritture contabili; III) ex art. 232 c.p.c. in sede di interrogatorio formale, su specifico capitolo di prova, nel caso in cui la parte non si presentasse o si rifiutasse di rispondere senza giustificato motivo “[…] il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio”. [nella specie, il pagamento di ingenti anticipi per prestazioni mai eseguite costituisce un grave inadempimento dei doveri di prudente amministrazione con conseguente obbligo risarcitorio in capo all’amministratore deficitario]
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Edoardo Beghelli
Cultore della materia in Diritto Commerciale presso l'Università di Bologna; Avvocato in Bologna presso lo Studio Legale Associato Demuro Russo.(continua)