La responsabilità degli amministratori e il criterio dei netti patrimoniali
La responsabilità degli amministratori è regolata dall’art. 2476 c.c., il quale prevede che gli amministratori sono responsabili per i danni che la società patisce a seguito dell’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo. L’attore è tenuto a provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno che si è verificato, mentre il convenuto ha l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta.
Per verificare se la prosecuzione dell’attività di impresa per un periodo considerevole in presenza di perdita del capitale sociale sia fonte di danno, si può applicare applicare il “criterio dei netti patrimoniali o dell’aggravamento del dissesto”: la giurisprudenza consente di ricorrere a criteri presuntivi e in particolare alla determinazione del danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., utilizzando il criterio della differenza dei netti patrimoniali nell’ipotesi in cui non sia possibile ricostruire con certezza le vicende che hanno determinato il dissesto e le singole operazioni dannose.
L’applicazione del criterio della differenza dei netti patrimoniali deve rispondere ai principi della logica e del buon senso e richiede la presenza di due condizioni: (i) la corretta individuazione del primo termine di paragone, ossia il bilancio a partire dal quale la società risulta aver perso il capitale con conseguente obbligo per gli amministratori di convocazione dell’assemblea dei soci ai fini della messa in liquidazione della società medesima. Tale bilancio, per essere comparabile a quello finale e per evitare che all’agente siano imputati danni legati alla mera variazione dei criteri valutativi (di regola da quelli di continuità a quelli liquidatori), deve essere rettificato alla luce dei criteri di redazione di un bilancio di liquidazione (secondo il principio contabile OIC 5). Esso deve essere, quindi, depurato di tutte quelle componenti che si giustificano solo in una prospettiva di continuità aziendale. In alternativa, occorre non applicare i criteri liquidatori alla situazione patrimoniale finale, così che le situazioni patrimoniali durante tutto l’arco temporale considerato siano omogenee. (ii) Quanto al secondo termine di paragone, esso coincide con la realizzazione del comportamento doveroso richiesto dalla legge ovvero con la messa in liquidazione o, se questa manca, con la dichiarazione di fallimento. Successivamente, occorrerà escludere dalla perdita incrementale “pura” eventualmente individuata quelle componenti negative costituite da costi ineliminabili e/o non imputabili che la società avrebbe sostenuto anche nel caso di tempestiva interruzione dell’attività (quindi in fase di liquidazione), qualora gli organi ritenuti responsabili avessero adempiuto ai propri obblighi; lo stesso dicasi per le minusvalenze derivanti dalla svalutazione di attività aziendali che si sarebbero in ogni caso verificate in ragione del venir meno dell’efficienza produttiva e dell’operatività di impresa.