3 Maggio 2017

Responsabilità degli amministratori per mancato versamento di tributi e contributi e quantificazione del risarcimento in caso di fallimento

In tema di omesso versamento di tributi e contributi, sebbene la corretta esecuzione dei pagamenti relativi ad oneri contributivi e previdenziali costituisca effettivamente un dovere per l’amministratore di una società di capitali, il danno subito dalla società non può essere parametrato all’entità dell’imposta o del contributo omesso, in quanto la società era tenuta comunque a sopportarne il costo. Il danno può, quindi, essere commisurato soltanto sulla base dell’entità delle sanzioni comminate dall’amministrazione finanziaria e dagli interessi maturati successivamente alla scadenza del termine legalmente previsto, poiché tali esborsi sarebbero stati evitabili qualora l’amministratore, utilizzando l’ordinaria diligenza, avesse provveduto ad adempiere ai propri obblighi in modo regolare.

Qualora il curatore fallimentare di una società di capitali eserciti l’azione di responsabilità verso l’ex amministratore imputato di mala gestio, il mancato rinvenimento della contabilità d’impresa non determina in modo automatico che l’ex amministratore risponda della differenza tra l’attivo e il passivo accertati in sede fallimentare, potendo il giudice di merito applicare il criterio differenziale soltanto in funzione equitativa, attraverso l’indicazione delle ragioni che non hanno permesso di accertare gli specifici effetti pregiudizievoli della condotta e che rendono plausibile ascrivere al convenuto l’intero sbilancio patrimoniale. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]

È onere del creditore (e nel caso di specie, del Fallimento attore) allegare in maniera precisa il comportamento dell’amministratore non conforme al contratto o alla legge, oltre che allegare e provare il danno ed il nesso di causalità. Quindi, per poter applicare il criterio del cd. deficit fallimentare, è necessario che l’attore, a fondamento della domanda risarcitoria, abbia allegato inadempimenti che, almeno astrattamente, siano idonei a produrre un danno corrispondente all’intero deficit patrimoniale accumulato dalla società fallita ed accertato nell’ambito della procedura concorsuale. Ed è evidente che tale danno può essere prodotto solo da quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell’impresa così generalizzate da far pensare che proprio a cagione di esse l’intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, o comunque quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell’insolvenza. Per contro, se le dedotte violazioni avessero soltanto aggravato il dissesto, unicamente tale aggravamento potrebbe essere ad esse ricollegato.

Con riguardo alla omessa rilevazione di una causa di scioglimento della società ex art. 2482 e ss. c.c. una tale condotta omissiva può rilevare, da punto di vista risarcitorio, esclusivamente sotto il profilo dei danni causati dalla prosecuzione dell’attività sociale e dal compimento di nuove operazioni, nonostante l’esistenza di una causa di scioglimento che avrebbe dovuto comportare la sua immediata messa in liquidazione. Tuttavia, nulla di specifico risulta dedotto dal Fallimento, il quale ha omesso di chiarire quali sarebbero i danni cagionati al patrimonio sociale dalla prosecuzione della attività e dalla ritardata messa in liquidazione della società, non potendosi questi individuare automaticamente in tutti gli oneri e costi maturati successivamente.

Il risarcimento del danno cui è tenuto l’amministratore, ai sensi dell’art. 2393 c.c., dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell’evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva: ciò, peraltro, vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest’ultima vale soltanto ad individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell’entità del danno.

Nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall’impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell’illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale; ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso.

 

 

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