La responsabilità del socio di S.r.l.: danno, nesso causale e presupposti per l’azione
Sussiste la responsabilità dei soci di una s.r.l. qualora costoro si siano intromessi nella gestione della società, intenzionalmente decidendo o autorizzando il compimento di atti dannosi per la società, per i soci e per i terzi.
Sono considerati soci ai sensi dell’art. 2476, co. 7, c.c., coloro i quali abbiano un qualche potere decisionale in ordine al compimento di un determinato atto di gestione della società, oppure che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato detto atto, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto ed anche solo in via occasionale, non sussistendo in tale contesto la violazione del generale principio della non responsabilità del socio per le obbligazioni sociali, in quanto tale responsabilità serve a garantire la necessaria correlazione tra l’attribuzione di un potere e la responsabilità di chi ne sia investito facendo sì che il socio risponda, in solido con gli amministratori, del modo in cui ha esercitato il potere di amministrazione attribuitogli.
Con riguardo all’elemento psicologico, atteso che la legge richiede che i soci abbiano “intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”, l’intenzionalità è costituita dalla piena coscienza di compiere quell’atto decisionale o autorizzatorio potenzialmente dannoso e, in definitiva, dalla riferibilità psicologica dell’atto al socio, a nulla rilevando che il socio abbia agito con la specifica coscienza e volontà di arrecare danno alla società, agli altri soci o ai terzi.
La erogazione di denaro della società senza alcuna giustificazione e senza garanzie in ordine alla sua restituzione integra indubbiamente un atto distrattivo, dannoso per il patrimonio sociale, del quale sono tenuti a rispondere non solo gli amministratori, ma anche i soci della società.