La responsabilità risarcitoria dei revisori in qualità di condebitori solidali per danni recati alla società fallita
Nell’ipotesi di transazione parziaria intervenuta fra il creditore e uno dei condebitori in solido, ove il debitore solidale stipulante versi una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, il debito residuo gravante sui coobbligati non transigenti in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto; in caso contrario, il debito residuo deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto.
Nel caso di azione di responsabilità ex art. 2394 il dies a quo del termine di prescrizione decorre non già dal momento della mera verificazione dell’evento, ma da quello della piena conoscibilità dello stesso da parte della generalità dei terzi (conoscibilità nella specie esclusa dal Tribunale dal deposito di bilanci falsi sorretti da relazioni favorevoli dei revisori).
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore nei confronti degli amministratori deve intendersi come unitaria nel senso che l’esercizio delle azioni ex art. 2393 e 2394 è necessariamente congiunto, ferma restando però l’autonomia delle stesse, anche ai fini della prescrizione.