La riformulazione delle rivendicazioni brevettuali e la revoca del provvedimento cautelare dopo il decorso dei termini per proporre reclamo
Il titolare del brevetto ha la facoltà di sottoporre al Giudice una riformulazione delle rivendicazioni anche in un giudizio di nullità pendente e in ogni stato e grado del giudizio, purché esse rimangano entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto e comportino, quindi, una sostanziale riduzione dell’ambito di protezione.
La domanda di limitazione del brevetto in conseguenza della riformulazione della rivendicazione – che si traduce in una rinuncia parziale al diritto di brevetto da parte del titolare – comporta la necessità che sia formulata dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, esulando dallo ius postulandi del suo difensore.
In ambito brevettuale la parte può sottoporre al CTU nuovi documenti, nel corso delle operazione peritali, se non sono ancora decorsi i termini istruttori previsti dall’art. 183, sesto comma, c.p.c. nonché in virtù del principio che consente al CTU di esaminare tutti i documenti, inerenti ai quesiti posti dal Giudice e prodotti dalle parti nel corso della consulenza, purché ciò avvenga nel rispetto del contraddittorio.
Il decorso dei termini per proporre il reclamo, non preclude al Giudice istruttore di modificare o revocare il provvedimento cautelare, su richiesta di parte, quando si verifichino mutamenti nelle circostanze o siano allegati fatti anteriori di cui si sia acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.
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Valentina Borgese
Editor – Sezione di Diritto Industriale. Dopo aver conseguito la laurea presso l'Università di Palermo (oggetto della tesi: Le reti d'impresa; relatore Prof. Rosalba Alessi), ha svolto il Tirocinio presso la...(continua)