La sospensione della deliberazione assembleare impugnata impone l’irreparabilità del pregiudizio
La valutazione comparativa dei pregiudizi ai fini dell’art. 2378, quarto comma, c.c. va condotta considerando la riparabilità o irreparabilità del pregiudizio che deriva dall’esecuzione della deliberazione assembleare impugnata e dalla sua sospensione.
Non ricorrono i presupposti della sospensione ex art. 2378 c.c. se l’esecuzione della deliberazione compromette la sopravvenienza operativa della società mentre la sua sospensione procura al socio ricorrente un mero danno risarcibile.