La sospensione della deliberazione assembleare impugnata impone l’irreparabilità del pregiudizio
La valutazione comparativa dei pregiudizi ai fini dell’art. 2378, quarto comma, c.c. va condotta considerando la riparabilità o irreparabilità del pregiudizio che deriva dall’esecuzione della deliberazione assembleare impugnata e dalla sua sospensione.
Non ricorrono i presupposti della sospensione ex art. 2378 c.c. se l’esecuzione della deliberazione compromette la sopravvenienza operativa della società mentre la sua sospensione procura al socio ricorrente un mero danno risarcibile.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Paola Merli
Dottoranda all'Università degli Studi di Bergamo.(continua)