La sostituzione della delibera assembleare impugnata con una successiva delibera a sua volta oggetto di impugnazione
In tema di annullabilità delle deliberazioni, la fattispecie di cui al 2377, comma 8, c.c. presuppone, affinché l’annullamento della delibera impugnata non abbia luogo, la sostituzione della delibera impugnata con altra “presa in conformità della legge e dello statuto”; pertanto, la sostituzione della delibera impugnata con una successiva delibera, a sua volta oggetto di impugnazione, impedisce la riconducibilità della fattispecie al 2377 comma 8 c.c., essendo impedita, in pendenza di impugnazione, la valutazione di legittimità della delibera sostitutiva da parte del tribunale.
Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che la dichiarazione dell’attore di sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia nel merito, in quanto giustificata dalla sostituzione della delibera impugnata con una successiva delibera che lo stesso attore ha allegato di aver impugnato, impedisse la riconducibilità della fattispecie al 2377 comma 8 c.c. e dovesse considerarsi solo il frutto di una sua valutazione in concreto circa l’utilità di una pronuncia nel merito sulla delibera impugnata.
Conseguentemente, il tribunale ha definito il giudizio con una pronuncia processuale di improcedibilità e ha dichiarato le spese non ripetibili (avendo la manifestazione di carenza di interesse dell’attore impedito ogni valutazione nel merito della domanda e dunque anche l’applicazione del principio della soccombenza virtuale).
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Fabrizio Caramanico
Laurea con lode presso l'Università degli Studi di Pavia. Abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Attualmente Avvocato presso Bussoletti Nuzzo & Associati (Roma).(continua)