La teoria della contraffazione per equivalenti nelle rivendicazioni brevettuali
L’equivalenza degli elementi, di cui deve tenersi conto ai fini della determinazione dell’ambito di protezione delle rivendicazioni del brevetto ai sensi dell’art. 52 c.p.i., deve essere esclusa in presenza di invenzioni che presentano una differente tecnica strutturale, qualitativamente apprezzabile.
L’interpretazione dell’ambito brevettuale deve essere compatibile con la condotta tenuta dal titolare del brevetto nel procedimento per il rilascio e/o successivamente quando modifichi il brevetto. Non possono farsi rientrare nell’ambito brevettuale, attraverso operazioni ermeneutiche, quale l’interpretazione per equivalenti, caratteristiche escluse dallo stesso titolare con la limitazione, perché l’interpretazione sarebbe contraddittoria e incompatibile con la stessa volontà del titolare.
La interpretazione dell’ambito dell’esclusiva deve essere condotta contemperando l’equa tutela dei diritti del titolare con l’interesse dei terzi a una sicurezza giuridica.