La tutela del marchio tra secondary meaning e indicazione geografica non registrata
Per giungere alla riabilitazione del marchio (secondary meaning) non sarà sufficiente il generico accertamento della sua notorietà, piuttosto occorrerà accertare se realmente, nella percezione del pubblico, si sia operato il mutamento di significato del segno, da generico a specifico, in cui consiste appunto l’acquisto di capacità distintiva. A tal fine sarà pertanto necessario completare l’uso, diffuso e per un periodo di tempo lungo, con ulteriori elementi quali i dati delle spese e investimenti pubblicitari (da valutarsi anche in relazione al fatturato globale dell’impresa), i resoconti pubblicati dalla stampa, le indagini demoscopiche, eventuali analisi del linguaggio effettuate da esperti, occorrendo infine accertare che una frazione significativa degli ambienti interessati identifica il prodotto grazie al marchio come proveniente da un’impresa determinata.
In tema di indicazioni geografiche, la normativa nazionale può solo, e nei limiti della non compromissione degli obiettivi del regolamento comunitario e del mancato contrasto con la normativa antitrust comunitaria, tutelare le indicazioni geografiche nei casi in cui l’indicazione della provenienza geografica sul prodotto prescinde da qualsiasi riferimento alla qualità dello stesso, fungendo da mera indicazione di origine.