La tutela dell’autore dell’opera collettiva
Si ha un’opera collettiva ex art. 3 L.A., quando i diversi contributi siano stati non solo coordinati, ma anche compenetrati da un curatore, che li ha complessivamente elaborati in una creazione autonoma, frutto delle sue scelte di selezione del materiale, individuazione degli autori cui affidare ciascun contributo e coordinamento del tutto.
I diritti morali e patrimoniali sui singoli contributi dell’opera collettiva sorgono in capo ai rispettivi autori e vi permangono anche dopo l’inserimento nell’opera collettiva e, in particolare, non può negarsi agli autori stessi il fondamentale diritto a vedere pubblicamente riconosciuta la paternità del pezzo ed anche quello, salvo, patto contrario, della sua autonoma utilizzazione.
Per il disposto dell’art. 8 L.A., è reputato autore dell’opera chi in essa è indicato nelle forme d’uso nell’opera collettiva secondo una presunzione iuris tantum, che può essere superata da una prova contraria.
La disciplina del diritto morale d’autore tutela interessi di natura tanto patrimoniale quanto non patrimoniale. Sotto il primo profilo vengono in evidenza l’interesse a godere di una gamma di vantaggi sociali ed economici, nella prospettiva di future occasioni di lavoro, che possono derivare dall’essere pubblicamente riconosciuto come autore di un’opera. Sotto il secondo profilo viene in evidenza la protezione di interessi personali ad acquisire e conservare la reputazione derivante dalla corretta comunicazione al pubblico delle proprie opere, che incide anche sull’identità personale dell’autore, intesa come patrimonio etico, professionale e culturale dell‟interessato.
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Maria Luigia Franceschelli
AssociateDottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)