La vendita oltre il termine di sell off è atto di contraffazione e concorrenza sleale
La vendita sottocosto di prodotti a marchio della licenziante oltre il termine di sell off previsto nel contratto di licenza – termine di legittima prosecuzione della vendita da parte del licenziatario – costituisce contraffazione del marchio e atto di concorrenza sleale.
L’onere della prova in ordine alla imputabilità a terzi della vendita dei beni oltre il termine di sell off è a carico della licenziataria.