La violazione dei diritti audiovisivi da parte degli ISP
Se gli internet service provider, pur non responsabili dell’illecito, sono qualificabili come intermediari, possono essere destinatari di ordini inibitori a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa.
Affinché l’ordine inibitorio del giudice possa essere ritenuto operante anche con riferimento a condotte future (nel caso di specie, il blocco di futuri siti web lesivi dei diritti dell’attrice) è necessario che vi sia effettiva coincidenza oggettiva e soggettiva con le condotte censurate: in altre parole, è necessario che tali condotte risultino attuative del medesimo comportamento illecito e che siano poste in essere dai medesimi soggetti o da soggetti ad essi direttamente collegati.
La concessione di un lasso temporale tra l’ordine dell’autorità giudiziaria e il computo della penale non va inteso come possibilità di conformarsi all’ordine in un momento successivo alla sua comunicazione.