L’amministratore non è responsabile per mera omissione o falsità del bilancio
La responsabilità dell’amministratore di società ex art. 2476, co. 3, c.c. presuppone non solo l’inadempienza dell’amministratore agli obblighi gravanti a suo carico, ma anche, per l’effetto di tali omissioni e condotte di mala gestio, che si siano prodotti danni al patrimonio della società.
In tale contesto, nel caso in cui non vi sia riscontro di danni al patrimonio sociale, la circostanza che l’amministratore, in violazione degli obblighi di legge a suo carico, non abbia curato la regolare tenuta lei libri sociali e della contabilità e abbia altresì omesso di sottoporre all’assemblea i bilanci di esercizio, non è da sola sufficiente a configurare la responsabilità risarcitoria dell’amministratore stesso. Infatti, la mera falsità del bilancio, di per sé, non è fonte di danno patrimoniale a carico della società.
Trattandosi di azione avente natura contrattuale, l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi, i pregiudizi concretamente sofferti dalla società e il nesso eziologico tra l’inadempimento e il danno prospettato grava sulla parte che agisce in giudizio.
La responsabilità dell’amministratore di società per ritardato pagamento di imposte, sanzioni e interessi pretesi dall’Erario in ragione dell’omesso e ingiustificato versamento nei termini, risulta integrata solo a condizione che l’amministratore abbia ingiustificatamente ritardato od omesso il pagamento del dovuto, stanti la disponibilità nelle casse sociali di sufficienti disponibilità finanziarie e l’esistenza di un credito certo ed esigibile in capo all’Erario.
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Pier Paolo Picarelli
Avvocato | DottorandoAvvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)