L’arbitraggio per la determinazione del valore della quota del socio receduto
Qualora vi sia disaccordo tra i soci, l’individuazione del valore della quota del socio recedente è affidata esclusivamente all’esperto nominato ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c. La stima dell’esperto, completando il contenuto dell’accordo tra le parti, rende lo stesso perfetto in tutti i suoi elementi e vincolante.
In presenza della stima dell’esperto non impugnata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 c.c., nel successivo giudizio introdotto dal socio receduto per ottenere il pagamento del dovuto le risultanze della predetta stima non possono essere contrastate dal convenuto sollecitandone una revisione o rinnovazione. Solo in caso di impugnazione per manifesta iniquità o erroneità della stima dell’esperto il Tribunale procede a una nuova determinazione, che altrimenti non gli competerebbe.
Nel procedimento in sede di volontaria giurisdizione ex art. 1349 c.c. per la nomina dell’esperto cui demandare la stima del valore della quota sociale del socio receduto, il Tribunale compie un vaglio meramente incidentale sulla circostanza del recesso del socio, finalizzato alla mera verifica dei presupposti per l’attivazione del procedimento. Qualora sia controversa la legittimità del recesso del socio, un accertamento in tal senso deve essere compiuto in sede contenziosa, con statuizione astrattamente idonea al giudicato.
Nel procedimento introdotto ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c. per la valutazione della quota del socio receduto, la determinazione contenuta nella perizia dell’esperto nominato ex art. 1349 c.c. dal Tribunale in sede di volontaria giurisdizione è vincolante per le parti, le quali possono sottrarvisi solo attraverso un’impugnazione che ne contesti la manifesta iniquità o erroneità. In caso di fondatezza delle doglianze, le parti vengono liberate dal vincolo assunto. In una simile ipotesi la pronuncia del Giudice adito per l’impugnazione assume un duplice contenuto, da un lato quello tipicamente contenzioso avente ad oggetto l’accertamento della lamentata manifesta iniquità o erroneità delle stima, e dall’altro quello più propriamente di volontaria giurisdizione avente ad oggetto la nuova determinazione, sostitutiva della precedente.
In tema di società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di una durata della società per un termine particolarmente lungo, tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l’assimilabilità ad una società a tempo indeterminato. Se è vero infatti che la ratio della norma che attribuisce il diritto di recesso ad nutum in ipotesi di società a responsabilità limitata contratta a tempo indeterminato, è ravvisabile nella esigenza di salvaguardia del principio privatistico – ritenuto di ordine pubblico – della inammissibilità di vincoli perpetui, sussiste certamente l’eadem ratio allorchè la società, in via di fatto, risulti “sostanzialmente” a tempo indeterminato dacché contratta per un termine eccedente le ragionevoli aspettative di vita di uno dei soci (nella specie, società avente durata fino all’anno 2050).
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Pier Paolo Picarelli
Avvocato | DottorandoAvvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)