L’attore che reclami la corresponsione del prezzo per la cessione di un pacchetto azionario deve produrre il titolo contrattuale sottostante, al fine di dimostrare l’onerosità del trasferimento
Non può essere accolta la domanda di pagamento del prezzo di un pacchetto azionario, laddove non sia prodotto il titolo contrattuale sottostante, giacché la mancata produzione di tale titolo impedisce di ritenere provata una cessione onerosa delle azioni.
L’onerosità di una compravendita azionaria non può essere dimostrata sulla base di ulteriori cessioni di azioni, avvenute tra le parti, qualora non sia provata l’onerosità di tali trasferimenti.
La registrazione di un’alienazione di titoli azionari sul libro soci è insufficiente a provare l’onerosità del trasferimento
Il convenuto opposto, in una causa d’opposizione a decreto ingiuntivo, che, in sede di memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c., formuli una domanda nuova e tardiva, fondando il proprio credito su un titolo diverso da, ed incompatibile con, quello monitoriamente azionato e ribadito in causa, fornisce una confessione giudiziale dell’inveridicità della prospettazione fornita in sede monitoria.
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Giuseppe Colombo
AvvocatoGiuseppe Colombo, nato il 25 luglio 1990 a Como, svolge la professione di avvocato, collaborando con Grimaldi Studio Legale. Si è laureato, nell'aprile 2015, in giurisprudenza, specializzazione in diritto d'impresa,...(continua)