11 Dicembre 2017

L’autonoma soggettività delle società di persone: il socio non è comproprietario dell’azienda sociale

Costituisce principio indefettibile della disciplina societaria, anche con riferimento alle società di persone, pur dotate di autonomia patrimoniale imperfetta, la distinzione tra il patrimonio del socio e il patrimonio di cui è titolare la società, talché il socio, come tale, non è titolare in proprio del secondo nè può disporne in proprio. In particolare, per quanto qui rileva, non può confondersi la titolarità di una quota della società con la titolarità di una quota del patrimonio sociale, non essendo il socio, come tale, titolare di alcuna quota del patrimonio sociale, sino a che egli non provi che gli sia stata trasferita in forza di un contratto ad effetti reali oppure sino a che, all’esito della fase di liquidazione della società, essa gli venga assegnata (nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento della contitolarità del diritto di proprietà sul ramo d’azienda e conseguente condanna alla restituzione della stessa proposta dal socio della s.a.s., precedentemente titolare dell’azienda. Infatti, sebbene il ramo di azienda, di cui era titolare la s.a.s., sia transitato di fatto e senza corrispettivo nella disponibilità di un’altra società, il socio della prima non può vantare alcun diritto di proprietà, nemmeno pro quota, sul predetto ramo d’azienda).

 

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