L’autorizzazione assembleare all’azione di responsabilità è una condizione dell’azione attinente alla legittimazione processuale sanabile ex tunc
La responsabilità dell’amministratore nei confronti della società ha natura contrattuale, che trova la sua fonte nel rapporto sociale che si instaura tra la società e il soggetto chiamato a ricoprire una carica sociale, dalla quale deriva l’obbligo di rispetto dei doveri previsti dalla legge e dallo statuto, che ha lo scopo di reintegrare il patrimonio sociale leso da condotte poste in essere dagli amministratori in violazioni di tali doveri. Quanto all’onere della prova, è necessario e sufficiente che la società alleghi l’inadempimento, indicando gli specifici obblighi di legge o di statuto violati dall’amministratore, nonché che indichi e fornisca la prova del danno subito e del nesso di causalità tra il comportamento illecito e il pregiudizio dallo stesso derivante. Incombe, invece, sul convenuto l’onere della prova della non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.
L’azione di cui agli artt. 2395, per le s.p.a., e 2476, co. 6, c.c., per le s.r.l., è esercitabile a vantaggio del singolo socio o creditore, direttamente danneggiato da un comportamento illecito di amministratori o sindaci, nella propria sfera giuridico patrimoniale. L’azione diretta non può essere esercitata per il ristoro del danno subito dal singolo socio o creditore per effetto della diminuzione del patrimonio sociale causata dal comportamento illecito, perché si tratta in tal caso di un danno solo riflesso, cioè derivante indirettamente dagli effetti della diminuzione del patrimonio della società a causa dell’illecito sul valore delle quote sociali o sulle possibilità di soddisfacimento dei creditori. Dovrà, dunque, trattarsi di un comportamento illecito posto in essere direttamente dagli amministratori, pur sempre in violazione dei doveri connessi alla carica rivestita, contro il singolo soggetto, socio o creditore, che dunque ne sarà il solo e diretto danneggiato e, pertanto, l’unico legittimato a tale azione.
In tema di azione sociale di responsabilità, il giudice deve preliminarmente verificare l’esistenza della deliberazione assembleare che ne approvi l’esercizio, poiché tale deliberazione costituisce un presupposto, suscettibile di regolarizzazione ex tunc, che attiene alla legittimazione processuale della parte attrice, la cui assenza, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno che, però, si forma solo quando la decisione impugnata sia stata adottata dopo che la specifica questione abbia formato oggetto di discussione nel contraddittorio delle parti. È sufficiente che tale autorizzazione sussista nel momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio.
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Fabrizio Marchetti
AvvocatoAvvocato in Udine e Pordenone. Ha conseguito a pieni voti la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Udine. Ha svolto attività di consulente legale esterno in favore di una società...(continua)