L’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall.: presupposti, onere della prova, prescrizione, danno risarcibile.
L’amministratore unico di una s.p.a. poi fallita, che rinunci immotivatamente al controllo notarile circa la validità e l’efficacia dei titoli di provenienza dei beni oggetto di compravendita, esonerando peraltro il notaio da ogni responsabilità in relazione all’omesso controllo della legittimazione dell’alienante, pone in essere comportamenti gravemente omissivi, censurabili ex art. 146 l. fall. in quanto violativi dei canoni di diligenza, prudenza e perizia gravanti sugli amministratori. E ciò quantunque dovessero mai essere considerati sussistenti residui profili di responsabilità in capo al notaio autenticante le sottoscrizioni.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146 l. fall. anche nell’interesse dei creditori sociali, in ossequio al disposto dell’art. 2935 c.c., il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione coincide con quello in cui si palesa l’insufficienza patrimoniale che, a sua volta, si presume iuris tantum coincidente con quello della dichiarazione di fallimento.
In ordine alla quantificazione del danno, è irrilevante il dato relativo all’ammontare del passivo, tenuto conto del carattere unitario e inscindibile dell’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., di tal che – anche a voler ammettere che il danno subito dai creditori non possa eventualmente essere limitato all’importo complessivo del passivo –, ciò non toglie che il danno cagionato alla società dal comportamento illegittimo dei propri organi sociali prescinda da tale quantificazione, identificandosi invece in sé nel depauperamento del patrimonio sociale che l’atto di mala gestio ha cagionato.
Trattandosi di debito di valore, spettano, inoltre, rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI dalla data della sentenza di fallimento (data cioè in cui si è concretizzata l’esistenza del danno) alla data della sentenza, oltre che gli interessi sulla somma via via rivalutata. Sulla somma così determinata, spettano interessi dalla motivazione al saldo.