Le critiche sul social network giustificano l’esclusione del socio consigliere di amministrazione
Il documento di sintesi del bilancio, depositato presso la sede sociale e non ancora approvato, contiene dati parziali e non definitivi, non confermati dall’organo competente a ciò preposto. Deve essere di conseguenza censurata la condotta del socio, nonché consigliere di amministrazione, che sulla base di tali dati renda pubblicamente, per mezzo di un social network, aspre dichiarazioni di critica verso l’organo gestorio in relazione sia alla solidità economico-finanziaria dell’ente, sia alla stabilità e coesione del sodalizio societario. Tali esternazioni, unite alla divulgazione di dati allarmanti, ingenerano preoccupazione e diffidenza nei lettori e, quindi, negli attuali o potenziali clienti. In risposta l’ente può avvalersi della clausola statutaria di esclusione del socio, provocandone inoltre la decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione.
Le perplessità del consigliere di amministrazione circa le modalità di gestione dell’ente devono essere espresse con modalità tali da escluderne la portata diffamatoria o denigratoria, nonché nel rispetto dei parametri della verità, continenza e pertinenza. Il diritto di cronaca, di critica, e il più generale diritto di manifestazione del pensiero sono contemperati in capo agli amministratori delle società dall’obbligo comportarsi secondo buona fede e di agire a vantaggio ed interesse dell’ente.
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Pier Paolo Picarelli
Avvocato | DottorandoAvvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)