Le liste clienti possono essere protette come segreto industriale ma non come banca dati sui generis non essendo messe a disposizione del pubblico
Non sussite concorrenza sleale qualora l’attività dell’imprenditore concorrente sia cessata e l’imprea sia stata cancellata dal registro delle imprese.
Ammessa la sussumibilità degli elenchi clienti nella fattispecie normativa del segreto industriale di cui agli artt. 98-99 CPI non sussiste alcuna violazione di legge qualora l’acquisizione delle dette informazioni sia stata operata legittimamente da parte dell’ex agente, avendo lo stesso preponente, in costanza di rapporto di agenzia, creato le credenziali per l’agente. Se le credenziali di accesso non risultano, all’esito della cessazione del rapporto, diligentemente modificate/eliminate da parte del preponente, l’acquisizione non risulta avvenuta in modo abusivo ai sensi dell’art. 99 CPI.
Quanto poi alla prospettata violazione della normativa in materia di banche dati (artt. 102 bis e ss. l.a.), al di là della possibilità o meno di considerare le informazioni costituite da un elenco clienti come una banca dati, sta la circostanza che la normativa in materia di diritto d’autore richiamata fa riferimento ad una banca dati messa a disposizione del pubblico; è quindi fattispecie incompatibile con qualsiasi profilo di segretezza che si fosse inteso preservare.
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Edgardo Ricciardiello
TitolareDottore di Ricerca Abilitazione Nazionale a Professore Associato in diritto Commerciale e Avvocato in Bologna(continua)