Le liste clienti “semplici” non costituiscono know-how proteggibile
L’art. 98 c.p.i. si riferisce a tutto ciò che può rientrare nella nozione di know-how; quindi: informazioni di natura tecnica o commerciale (a tal fine apparendo indifferente la natura, potendo trattarsi di esperienze aziendali tecnico industriali o informazioni di carattere commerciale, o, ancora, informazioni relative alla organizzazione, o, infine, informazioni finanziarie, di gestione o di marketing); tali informazioni devono essere relative ad un processo tecnico produttivo o distributivo o organizzativo di attività economica, il cui valore è dato dal risparmio realizzato dall’imprenditore con la sua utilizzazione; invero tali informazioni potranno pure essere singolarmente accessibili al pubblico con una attività non inventiva, giacchè è la loro combinazione ad attribuire loro valore e renderle appetibili ai terzi. Conseguentemente, data una informazione di tale natura, le condizioni cui il legislatore subordina la loro tutela sono: 1) che siano soggette al legittimo controllo del detentore, sia esso l’ideatore delle stesse, sia esso colui che è autorizzato ad utilizzarle con il consenso del titolare; 2) che siano segrete: in tal senso non occorre che siano assolutamente inaccessibili, ma è necessario che la loro acquisizione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi non indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una accurata ricerca; esse devono altresì essere state accumulate con un lavoro intellettuale di progettazione individuale; 3) che abbiano valore economico, in quanto sia stato necessario anche uno sforzo economico per ottenerle, mentre analogo sforzo economico sarebbe stato richiesto presumibilmente per duplicarle; 4) che siano sottoposte a misure di segregazione, con particolare riferimento sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.
Il semplice elenco dei nominativi di clienti ed i relativi indirizzi fisici e virtuali, che sia privo di ulteriori informazioni qualificanti del singolo cliente, non costituisce segreto aziendale ex artt. 98-99 c.p.i. stante la mancanza di uno specifico valore economico nell’esercizio dell’attività imprenditoriale dei dati in questione, considerata tra l’altro la facilità di una loro autonoma elaborazione; per tale ragione la sottrazione dell’elenco ed il suo successivo utilizzo non autorizzati potranno al più costituire, laddove ne ricorrano i presupposti, atto di concorrenza sleale non interferente con diritti di proprietà intellettuale.
L’espressa riserva contenuta nell’art. 99 CPI, che fa salva, in ogni caso, la normativa in materia di concorrenza sleale, consente di ritenere sempre configurabili le fattispecie di concorrenza sleale costituite dalla utilizzazione di notizie riservate o, in genere, dalla utilizzazione di know-how aziendale, a condizione che l’utilizzo avvenga secondo modalità scorrette e che sia potenzialmente foriero di danno concorrenziale, potenziale o attuale. E ciò sia nei casi in cui siano presenti tutti i requisiti delle informazioni segrete postulati dall’art. 98 Cpi, sia nel caso in cui tali requisiti non sussistano o non ricorrano tutti, sicché la condotta illecita, in tali casi, può ricevere soltanto tutela obbligatoria e non reale.
Ai fini della configurabilità dell’illecito anticoncorrenziale di c.d. dumping è necessaria la dimostrazione dell’entità del ribasso dei prezzi praticata dall’impresa autrice dell’illecito e, quindi, della sua antieconomicità per la stessa, nonché l’entità del pregiudizio patrimoniale per l’impresa che subisce tale illecito sotto forma di perdita di clientela o di riduzione di guadagni.
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Giulia Giordano
Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior...(continua)