Le spese per operazioni esorbitanti dall’oggetto sociale non comportano responsabilità verso la società se imputate a saldo di crediti degli amministratori
L’eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro con la società non osta al riconoscimento della qualifica di co-amministratore di fatto in presenza dei presupposti di esercizio continuativo, sistematico e in autonomia delle funzioni tipiche degli amministratori di diritto (presupposti riscontrati dal Tribunale nel caso di specie).
Il passaggio in giudicato di una sentenza di nullità del bilancio per mancata appostazione di crediti rende opponibile ex art. 2909 c.c. l’accertamento del credito nei confronti della società, a nulla rilevando l’esclusione dalla stato passivo nel successivo fallimento, che ai sensi dell’art. 96 l. fall. ha effetti meramente endofallimentari (sulla scorta di tale principio il Tribunale ha escluso una responsabilità verso la società fallita in relazione a spese degli amministratori per interessi meramente personali ed estranei all’oggetto sociale, ma dagli stessi imputati a saldo parziale di propri crediti di maggior valore nei confronti della società, accertati in sede di declaratoria della nullità del bilancio ma non già invece in sede di accertamento del passivo).
I pagamenti preferenziali non determinano danno patrimoniale per la società.
Il danno patito dalla società e addebitabile agli amministratori (di fatto e di diritto) per l’omesso/tardivo versamento di imposte è pari alle sanzioni irrogate dall’agente riscossore.