26 Luglio 2017

Legittimazione attiva a impugnare le delibere assembleari, prescrizione del diritto al risarcimento del danno ed effetti della mancata sospensione delle deliberazioni impugnate

La legittimazione attiva degli azionisti di risparmio uti singuli a impugnare le delibere assembleari e a svolgere le relative domande risarcitorie non va intesa come esclusiva del rappresentante comune degli azionisti in forza di quanto previsto dall’art. 147, co. 3, t.u.f., ma come legittimazione concorrente con quella del singolo socio. Ciò sulla considerazione che l’azionista di risparmio conserva la qualifica di socio, seppure con potere limitato dall’art. 145 t.u.f., e il rappresentante comune è il soggetto destinato a rappresentare l’intera categoria degli azionisti di risparmio in ogni iniziativa utile a tutelarne gli interessi, senza per ciò escludere il potere dei singoli.

L’azione di risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive nel termine di cinque anni decorrente non dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando gli elementi costitutivi del diritto azionato sono conosciuti o conoscibili dall’avente diritto. Nel caso specifico di danno derivante dalla nullità del contratto, in applicazione dello stesso principio, il termine di prescrizione deve farsi decorrere dalla data del contratto se a domandarlo è la stessa parte che ha invocato la nullità, perché devono intendersi conosciuti o conoscibili i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria quando gli stessi sono stati posti a fondamento della domanda impugnatoria del negozio; decorre, invece, dalla data di accertamento giudiziale della nullità, se è preteso da una parte negoziale diversa da quella che ha fatto valere l’invalidità.

Le delibere adottate in esecuzione di una deliberazione assembleare poi annullata rimangono valide laddove non sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione del provvedimento principale ai sensi dell’art. 2378, co. 3, c.c. perché la regola generale dell’efficacia retroattiva dell’annullamento è derogabile per garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla legge (nel caso di specie il Tribunale, per ragioni di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali, ha ritenuto legittimi tutti i provvedimenti adottati medio tempore nonostante la intervenuta declaratoria di annullamento con conseguente impossibilità di ripristinare la situazione antecedente).

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Nunzia Gaetani

Nunzia Gaetani

Avvocato

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Master in Diritto Societario; Diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Iscritta all'Ordine degli...(continua)

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