27 Ottobre 2014

Legittimazione attiva del curatore fallimentare e oggetto della domanda risarcitoria

La domanda della curatela fallimentare volta ad ottenere il ristoro di un danno subito da quei creditori, insinuatisi al passivo, divenuti tali per aver fatto affidamento sulla situazione della società come rappresentata all’esito di una revisione legale dei conti erronea ed ingannevole, è infondata, in quanto il curatore fallimentare può agire in giudizio quale sostituto processuale solo a favore della massa dei creditori, e non dei creditori considerati uti singoli, in funzione di garantire la par condicio tra le pretese ed il loro equo soddisfacimento proporzionalmente e compatibilmente con i diritti dei creditori privilegiati.

La domanda della curatela fallimentare volta ad ottenere il ristoro di un danno individuato nella “diminuzione della percentuale di riparto” di cui potranno godere i creditori, a seguito dell’insorgere di nuove pretese creditorie effetto di una revisione legale dei conti erronea ed ingannevole, è infondata, in quanto la conseguenza dannosa è imputabile solo con riguardo ai creditori preesistenti, e, quindi, secondo una prospettazione del danno che, attingendo solo alcuni dei creditori della società fallita, non potrebbe costituire presupposto della legittimazione ad agire del curatore fallimentare.

La domanda della curatela fallimentare volta ad ottenere il ristoro di un danno subito dalla massa in ragione delle pretese creditorie che si sarebbero aggiunte per effetto dell’intervento di una revisione legale dei conti erronea ed ingannevole risulta, altresì, infondata, in quanto le pretese creditorie e i correlativi debiti della società non costituiscono in sé un danno al patrimonio sociale, dal momento che ad ogni credito/debito corrisponde una fornitura e quindi un corrispondente aumento dell’attivo che sul patrimonio produce un effetto neutro.

 

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