Legittimazione attiva della società all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
In caso di esercizio dell’azione individuale di responsabilità accordata dall’art. 2476, comma 3, c.c. al singolo socio di società a responsabilità limitata nei confronti dei membri dell’organo amministrativo, la società deve ritenersi litisconsorte necessaria dal momento che l’azione tende in via immediata al risarcimento del danno arrecato dalla condotta dell’amministratore al patrimonio sociale e solo la società può rinunciare all’azione o transigerla.
Ne deriva che l’azione di responsabilità prevista dal comma terzo dell’art. 2476 c.c. può essere esercitata anche dalla società. In particolare, detta conclusione dovrebbe farsi discendere dalla considerazione che è la società il soggetto titolare del diritto al risarcimento del danno. Ove si negasse la legittimazione attiva della società, si privirebbe il soggetto titolare del diritto della possibilità di agire in giudizio per far valere il diritto stesso.
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e quelle ordinarie attiene alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno del medesimo ufficio giudiziario, non dando luogo a questioni di competenza.
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Marina Massaro
Praticante avvocatoPraticante avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale (dipartimento di diritto societario). Laureata con lode presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi. Master in diritto societario presso Just Legal Services...(continua)