27 Settembre 2021

Legittimazione attiva e passiva nel giudizio ex art. 2598 cc e azione residuale ex art. 2043 cc

Presupposto per l’applicazione dell’art. 2598 cc (e , di conseguenza, del connesso regime probatorio più vantaggioso dato dall’applicazione della presunzione di colpevolezza di cui all’art 2600 ultimo comma) è l’esistenza di un “rapporto di concorrenzialità” fra l’autore e  la vittima dell’illecito.  Ai fini della sussistenza della condotta anticoncorrenziale è necessario che sia il soggetto attivo sia quello passivo delle condotte censurate siano imprenditori, talché la legittimazione attiva e passiva nel relativo giudizio ex art. 2598 è riconosciuta solo a chi possiede tale qualità. 

Il soggetto non imprenditore può comunque esser chiamato a rispondere dei danni conseguenti a comportamenti anticoncorrenziali a svantaggio dell’imprenditore, ma solo qualora tali condotte integrino un illecito ex art 2043, con la conseguenza che il regime di responsabilità applicabile a tali ipotesi è quello ordinario. 

 

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