Legittimazione consiliare all’impugnativa della deliberazione assembleare
La legittimazione attiva all’impugnativa della deliberazione assembleare per un vizio di annullabilità è attribuita, in caso di organo amministrativo collegiale, al plenum del consiglio d’amministrazione e non già al singolo amministratore, con salvezza di una lesione immediata, da parte della deliberazione impugnanda, di un proprio diritto (nel caso di specie non sussistente perché, avendo la deliberazione ad oggetto la revoca di tutti gli amministratori, non poteva dirsi esistente alcun diritto alla permanenza alla carica). Sicché il discorrere di «amministratori» nell’art. 2377, c. 2, c.c. è da interpretarsi, in caso di organo amministrativo collegiale, nel senso di consiglio d’amministrazione.
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Giovanni Maria Fumarola
Dottore magistrale in giurisprudenza cum laude all'Università commerciale Luigi Bocconi – Cultore ed assistente in diritto commerciale all'Università cattolica del Saro Cuore e all'Università degli Studi di Brescia...(continua)