Legittimazione del curatore fallimentare e presupposti dell’azione di responsabilità nella srl
Il curatore fallimentare, ex art. 146 l.f., è legittimato ad esercitare, anche cumulativamente sia l’azione sociale di responsabilità, sia quella spettante ai creditori sociali, atteso il carattere unitario ed inscindibile dell’azione di responsabilità.
La responsabilità degli amministratori di S.r.l., di cui all’art. 2476 c.c., ha natura contrattuale: parte attrice, quindi, deve allegare, l’inadempimento -da parte dell’amministratore- degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dall’atto costitutivo e/o dal generale obbligo di vigilanza e di intervento preventivo o successivo, al fine di evitare il determinarsi di eventi dannosi; parte attrice deve inoltre provare il danno subito, nonchè la riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico.
In forza dell’art. 2346 c.c., ancorchè non sia previsto esplicitamente, i creditori sociali possono esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori, analogamente a quanto previsto dall’art. 2395 c.c. in tema di Spa. La responsabilità nei confronti dei creditori sociali ha natura extracontrattuale e sussiste invece nel caso in cui il comportamento degli amministratori abbia causato una diminuzione del patrimonio sociale, rendendolo inidoneo ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.) al soddisfacimento dei debiti assunti nei confronti dei creditori sociali.
Per quanto riguarda invece la domanda risarcitoria nei confronti del socio, l’art. 2476, 7° comma, c.c. estende la responsabilità solidale, unitamente agli amministratori, anche ai soci che si siano intromessi nella gestione della società, intenzionalmente decidendo o autorizzando il compimento di atti dannosi per la società, per i soci e per i terzi, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto ed anche solo in via occasionale.