Legittimazione dell’organo gestorio all’impugnazione delle deliberazioni assembleari
Il potere di impugnare le deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci, contrarie alla legge o all’atto costitutivo, è riconosciuto agli amministratori delle società per azioni dall’articolo 2377, comma II, c.c., e spetta al Consiglio di amministrazione e non ai singoli amministratori che compongono l’organo collegiale. Nel caso di specie, il potere di impugnare la delibera ritenuta invalida avrebbe dovuto, pertanto, essere esercitato dall’intero organo collegiale e previa apposita deliberazione.
Anche nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia revocato, l’impugnazione della delibera di revoca deve essere esercitata dal medesimo organo collegiale, il cui venir meno sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità è oggetto di contestazione.