Legittimazione passiva del liquidatore del concordato per cessione dei beni ai creditori ex art. 2043 c.c. nei confronti di creditori il cui credito è contestato
Il liquidatore del concordato per cessione dei beni ai creditori è privo della legittimazione passiva nel giudizio promosso per l’accertamento di un debito sociale che non sia contemplato nel piano di riparto. Tuttavia, ciò non esclude che il creditore possa svolgere una autonoma domanda – da inquadrarsi nello schema normativo di cui all’art. 2043 c.c. – al fine di sentire accertare, non già il credito vantato nei confronti della società, bensì la responsabilità extracontrattuale dei liquidatori che, con qualsiasi condotta connotata dal relativo elemento soggettivo, gli abbiano cagionato un danno consistente nel mancato pagamento di quel credito. (Nel caso di specie la responsabilità extracontrattuale è stata esclusa poiché il mancato pagamento non era dipeso da colpa o dolo dei liquidatori, bensì dal fatto che il credito rivendicato non fosse opponibile alla massa dei creditori, essendo stato specificamente escluso, con sentenza passata in giudicato, dal progetto di riparto).