Legittimazione processuale del rappresentante comune degli azionisti di risparmio di società fusa per incorporazione
Ove il rappresentante comune degli azionisti di risparmio, in esecuzione di esplicito mandato assembleare, eserciti la rappresentanza processuale attribuitagli dal combinato disposto degli artt. 147 TUF e 2418 c.c. evocando in giudizio la società e successivamente, per una qualsiasi ragione e in particolare per l’attuazione di una decisione dell’assemblea degli azionisti ordinari, la categoria azionaria speciale dei risparmisti cessi di esistere, ciò non può comportare l’improcedibilità dell’azione già intentata sull’assunto di una sopravvenuta carenza di legittimazione sostanziale degli azionisti di risparmio, e processuale del loro rappresentante comune: ché altrimenti si attribuirebbe –in difetto di espressa previsione di legge- al soggetto per definizione controinteressato (la maggioranza assembleare degli azionisti ordinari) un diritto sostanzialmente potestativo di eliminare una tutela che la legge riconosce invece espressamente agli azionisti di risparmio.
Nel caso in cui la perdita della qualità di azionisti di risparmio derivi da una fusione per incorporazione, il rappresentante comune della società incorporata mantiene la legittimazione processuale per le cause già in essere a tutela della categoria, e la stessa non transita in capo al rappresentante comune degli azionisti della società incorporante.
La successione a titolo universale che ex art. 2504-bis, co. 1° c.c. caratterizza la fusione, riguarda diritti e rapporti giuridici dell’incorporante e dell’incorporata; senza che la stessa norma autorizzi a ritenere che lo stesso principio debba estendersi ai diritti di cui gli azionisti delle società erano personalmente titolari al momento della fusione, i quali -in coerenza del resto con la natura modificativa e non estintiva della fusione- restano invece intatti. Ne consegue che la tutela degli effetti della fusione è tendenzialmente assoluta, ma soffre il limite della tutela risarcitoria degli azionisti che se ne ritengano danneggiati: con il corollario che il soggetto preposto alla loro tutela collettiva, sopravvive quoad effectum all’estinzione della società fusa, nei limiti della prorogatio della sua legittimazione ad agire sino al conseguimento (o al disconoscimento) giudiziale del risarcimento del danno ex art. 2504-quater co. 2° c.c..
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Chiara Presciani
Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)