Legittimità dei marchi collettivi non registrati
Deve riternrsi piena la legittimità dei marchi collettivi ancorché non registrati, non essendo ricavabile alcun limite contrario da da nessuna disposizione di legge o da principi di carattere generale. Al contrario il riconoscimento nell’ambito del nostro ordinamento al marchio collettivo straniero, espressamente operato dall’art. 11 co. 3 c.p.i., senza ulteriori precisazioni, induce a ritenere che non necessariamente tali marchi debbano essere registrati. Non vi sono infatti ragioni che convincano che il trattamento riservato ai marchi individuali di fatto non possa o non debba essere attribuito anche ai marchi collettivi di fatto.