L’elemento costitutivo della responsabilità della società conferitaria per i debiti dell’azienda ceduta è l’annotazione di tali debiti nei libri contabili obbligatori
A differenza di quanto prevede l’art. 2558 c.c. in materia di contratti, l’effetto traslativo che si realizza nel caso di conferimento di un’azienda ad una società non si estende ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito. Secondo la regola generale prevista dall’art. 2560 c.c, l’acquirente dell’azienda (nel caso di specie la società conferitaria) risponde di tali debiti nei confronti dei creditori aziendali soltanto se essi risultano dai libri contabili obbligatori. L’intervenuta annotazione dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta nei libri contabili obbligatori è dunque l’elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente dell’azienda e, data la natura eccezionale della norma che prevede tale responsabilità, non può essere surrogata dalla prova che l’esistenza dei debiti che incombono sull’azienda ceduta era comunque effettivamente conosciuta da parte dell’acquirente (conf. Cass. 22831/2010; Cass. 4726/2002).
L’onere di provare la sussistenza dell’annotazione del debito in questione nelle scritture contabili obbligatorie spetta al creditore, non potendosi in alcun modo integrare un’annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro, né essendo tanto meno sufficiente l’allegazione dei bilanci delle società (nel caso di specie, peraltro, l’unico bilancio che evidenziava il debito contestato era relativo all’esercizio successivo a quello del conferimento e il curatore fallimentare aveva dichiarato di non aver rinvenuto le scritture contabili della società conferente poi dichiarata fallita).
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Nicolò Nisi
Avvocato presso Giovannelli e Associati. Assegnista di ricerca in diritto internazionale presso l'Università di Torino. Dottore di ricerca in International Law & Economics presso l'Università Bocconi.(continua)