L’errata contabilizzazione delle fatture da emettere rivela una condotta di mala gestio dell’amministratore
In virtù dei principi contabili OIC, la voce di bilancio “fatture da emettere” può essere riferita solo a ricavi da conseguire nell’esercizio successivo come risultato di prestazioni o servizi erogati e non ancora pagati. Non è invece ammissibile che sia utilizzata per appostare somme di diversa provenienza, senza peraltro che vi sia adeguata documentazione a supporto. In aggiunta, l’ingiustificato storno di dette appostazioni nel corso dell’esercizio seguente configura un atto di mala gestio e costituisce, in sede fallimentare, un omesso incasso di ricavi non conseguiti ai danni del ceto creditorio, di cui l’amministratore è responsabile.
Non è sufficiente che il curatore fallimentare contesti in giudizio una perdita di capitale occultata dall’amministratore limitandosi ad individuarla per effetto di una nuova e corretta contabilizzazione, essendo altresì necessario che il risarcimento del danno sia esplicitamente richiesto e allegato.
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Pier Paolo Picarelli
Avvocato | DottorandoAvvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)