L’esclusione del socio dalla cooperativa comporta la risoluzione di diritto del negozio di assegnazione in godimento di alloggio sociale
La delibera con cui il consiglio di amministrazione di una società cooperativa dispone l’esclusione di un socio per comportamenti incivili, insalubri e violenti è atto unilaterale recettizio: una volta notificata e non opposta nei termini di legge, essa comporta il definitivo scioglimento del rapporto sociale ma anche, ai sensi di una legittima previsione dello Statuto sociale, la risoluzione di diritto del relativo negozio di assegnazione in godimento di alloggio sociale. Il socio escluso va dunque condannato al rilascio immediato dell’unità immobiliare che senza titolo continui a detenere, mentre non deve corrispondere alcuna indennità per l’occupazione successiva alla consolidazione della delibera quando manchi la prova che sia egli stesso ad occuparlo o altri ma con il suo consenso.