Liceità dei sindacati di voto e delle delibere adottate in esecuzione degli stessi
Non è sufficiente ai fini dell’impugnazione di una delibera assembleare allegare l’illiceità di un patto parasociale qualificato come sindacato di voto, in esecuzione del quale la delibera sarebbe stata assunta. Sono infatti da ritenersi leciti i patti parasociali aventi ad oggetto l’espressione del voto dei soci aderenti , essendo atti destinati a restare nella libera disponibilità dei soci secondo gli interessi e le contingenti valutazioni di questi ultimi, senza perciò violare alcuna norma imperativa salve ipotesi specifiche in relazione alla illiceità dell’oggetto del patto, come per l’esonero degli amministratori dall’azione di responsabilità.
Risulta di dubbia liceità il patto stipulato al fine di delineare le linee di sviluppo dell’attività sociale impegnando al riguardo o direttamente i soci amministratori ovvero i soci non amministratori perché influiscano sull’organo gestorio ovvero ancora anche direttamente gli amministratori non soci, da un lato non essendo riconducibile alle figure tipizzate dall’art.2341-bis cc e d’altro lato incidendo “su comportamenti di soggetti che, a differenza dei soci, sono investiti inderogabilmente di una funzione, hanno cioè l’intera ed esclusiva responsabilità della gestione dell’impresa sociale, nell’interesse della società ed anche dei terzi” venendosi così a creare “una situazione di potenziale quanto immanente conflitto di interessi”.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)