Limitazione al diritto di accesso alla documentazione sociale del socio che svolge, pacificamente, attività in concorrenza
Il diritto del socio all’esibizione della documentazione sociale deve essere contemperato, alla luce del principio di buona fede, con gli interessi della società che siano meritevoli di tutela come quello alla riservatezza dei dati sociali. In particolare, quando la società si opponga alla richiesta deducendo l’attività di concorrenza sleale svolta dal socio, si ritiene conforme al principio limitare il diritto di accesso del socio, ad esempio attraverso il mascheramento nelle copie della documentazione da consegnare al socio di dati sensibili relativi a clienti e fornitori. Qualora però lo svolgimento di attività concorrenziale con la società non si presenti quale mera potenzialità ma sia sostanzialmente pacifico e attuale tra le parti, rimanendo contestato solamente il carattere della slealtà, la limitazione del diritto del socio all’accesso deve essere configurata in termini più stringenti, in particolare circoscrivendo l’accesso del socio a quei soli documenti rispetto ai quali il ricorrente illustri uno specifico proprio interesse alla consultazione e nelle modalità più idonee ad evitare ulteriori momenti di conflitto (nel caso di specie, a fronte di una generale istanza di esibizione della documentazione sociale relativa ai costi di esercizio, giustificata dall’esigenza di verificare la correttezza dei rapporti tra la società resistente, in costante perdita, e la sua controllante, la quale invece presentava bilanci in attivo, il Tribunale ha accolto l’istanza del socio solo in riferimento a quella documentazione contabile e amministrativa riguardante i rapporti tra le predette società; il Tribunale ha altresì ritenuto di ordinare soltanto la consegna di copia della documentazione da parte di professionista incaricato dalla società, senza consentire la diretta consultazione presso la sede sociale, data la specificità della documentazione in questione e dati gli episodi di estrema tensione già verificatisi tra le persone fisiche coinvolte).