Limitazione del brevetto
La limitazione ex art. 79, comma 3, c.p.i. va intesa quale scelta processuale non modificabile se non con un atto uguale e contrario dalla parte del soggetto che ha la disposizione del diritto in contesa, non essendo allo scopo sufficiente una eventualmente diversa scelta, per di più implicita, del solo difensore: quindi la stessa va intesa come inclusa nel thema decidendum, senza perciò violare il principio della domanda.