Limitazione del brevetto
La facoltà attribuita al titolare del brevetto dall’art. 79, comma 3, c.p.i. non è espressione del generale principio secondo cui è sempre ammessa la rinuncia delle domande già formulata, in quanto non semplifica l’attività istruttoria, bensì introduce nuovi temi di indagine, modificando radicalmente l’oggetto della controversia. Il legislatore ha inteso attribuire un potere al titolare del brevetto che, pur esercitandosi nel processo, esula dalle regole processuali ordinarie, salve le valutazioni in ordine alle conseguenze sul riparto delle spese di lite e sugli effetti in ordine all’elemento soggettivo della responsabilità risarcitoria da contraffazione.
L’art. 79, comma 3, c.p.i., per come formulato con riferimento ad ogni stato e grado del giudizio, rende ammissibili anche riformulazioni in grado di appello, anche ove già il giudice di primo grado abbia valutato e provveduto su una riformulazione differente. Tale duplice limitazione non rappresenta di per sé un abuso del potere conferito dalla legge al titolare del brevetto.