Limitazione del brevetto e cessazione della materia del contendere
L’accoglimento della limitazione del brevetto, da parte dell’UIBM, rende non più necessario l’esame della sua validità rispetto al testo originariamente rilasciato. Ne consegue che dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande relative al testo originario e il giudizio verrà condotto sul brevetto come risultante dalla limitazione accolta dall’UIBM.
Una (mera) limitazione non può conferire portata inventiva ad un brevetto che originariamente ne era privo, soprattutto laddove si innesta su una forma di attuazione del brevetto non ricompresa nella rivendicazione originaria e – quindi – nulla.