Limitazioni all’esercizio del diritto di recesso
È legittimo il diniego all’esercizio del diritto di recesso opposto ai soci che, pur non concorrendo alla approvazione della delibera di fusione che comporti in thesi un rilevante mutamento dell’oggetto sociale, abbiano previamente sottoscritto e poi adempiuto un accordo di investimento nel contesto del quale detta fusione costituisce parte essenziale e irrinunciabile (Nel caso di specie, si trattava dell’accordo di investimento sottoscritto tra società facenti capo a membri della famiglia Ligresti e UGF, nel quadro della normativa del t.u.f. di esenzione dall’OPA per i piani di salvataggio di società in crisi).
Il consenso espresso in sede assembleare a operazioni sul capitale, previste da un accordo di investimento previamente sottoscritto, non può non implicare anche il consenso alla conseguente e necessaria fusione prevista dal medesimo accordo.
E’ contrario a buona fede e quindi illegittimo l’esercizio del diritto di recesso solo strumentalmente giustificato dal – in thesi intervenuto – mutamento rilevante dell’oggetto sociale.
Anche volendo fondare il diritto di recesso nelle società quotate sulla mera esigenza di disinvestimento del socio, ne è contrario a buona fede l’esercizio qualora prenda le mosse da una deliberazione che costituisce il completamento e la finalizzazione di un accordo di investimento da esso previamente sottoscritto.