Limiti al diritto di accesso alla documentazione sociale del socio di srl
L’attività di concorrenza sleale posta in atto dal socio non amministratore di una società a responsabilità limitata costituisce limite dell’ambito oggettivo del diritto di controllo che gli spetta ai sensi dell’art. 2476 c. 2, e ciò in virtù dell’art. 1375 c.c., secondo il quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (nel caso in esame, il Tribunale ha limitato il diritto di accesso del socio solo ad alcuni documenti e ad alcune informazioni). Il socio non amministratore di una società a responsabilità limitata non è infatti destinatario di un obbligo di non intraprendere attività concorrenti con quella della società, ma esso è certamente soggetto al divieto di svolgere attività di concorrenza sleale. Non spetta al socio di srl un diritto ad ottenere copia di documenti, essendo inammissibile la creazione di una duplice contabilità foriera di una sorta di amministrazione-ombra contraria agli stessi interessi dell’impresa, in termini di eccessivo peso di adempimenti; è comunque facoltà della società consegnare copia dei documenti di cui è richiesta la consultazione, eventualmente oscurando i nomi dei clienti e i prezzi praticati.