Limiti al diritto di informazione ex art. 2476 c.c. del socio di s.r.l.
La società pur non potendo impedire al socio di avere le informazioni che ricadono nell’ambito dell’art. 2476, co. 2, c.c., può senz’altro legittimamente adottare le misure necessarie a contemperare il proprio interesse alla protezione di dati riservati con l’interesse del socio ad accedere ai documenti e alle notizie previste dalla legge. Ciò soprattutto là dove il diritto venga esercitato da un socio che si trovi oggettivamente nella condizione di trasferire, anche involontariamente, a terzi concorrenti dati che la società ha interesse a mantenere invece riservati.
La tutela cautelare del diritto di accesso ex art. 2476, co. 2, c.c. può essere concessa là dove la parte che lo fa valere indichi quali siano le speciali ragioni di urgenza o l’irreparabilità del danno connesso alla necessità di disporre dei documenti o delle informazioni richieste con ordine interinale del Tribunale, non essendo il periculum in re ipsa.
Non rientrano nella definizione di “libri sociali” e di “documenti attinenti all’amministrazione” ai sensi dell’art. 2476 c.c. la “documentazione bancaria”, gli estratti conto dei conti correnti intestati alla società, gli scontrini e le ricevute fiscali genericamente indicate, almeno là dove la richiesta di esibizione del socio non indichi alcuna specifica indicazione della inerenza a qualche concreto fatto di amministrazione. Tali documenti, infatti, possono considerarsi “attinenti all’amministrazione” solo qualora venisse individuata anche una determinata e specifica scelta amministrativa della società dalla quale potrebbe essere derivata una corrispondente emissione dei menzionati documenti (il che implicherebbe l’onere del socio di delimitare la sua richiesta di esibizione di documenti quantomeno in termini temporali).
Il diritto di informazione del socio non coinvolto nell’amministrazione si estrinseca, secondo l’art. 2476 c.c., con l’accesso ai libri sociali che, per loro stessa natura, contengono le principali informazioni sulla gestione della società oltre che ai documenti relativi all’amministrazione e, più genericamente, a “notizie sullo svolgimento degli affari sociali”. E’ possibile che in concreto il socio non sia in grado, attraverso tali documenti, di avere le notizie aggiornate su determinati “affari” posti in essere dalla società (già conclusi o in corso di perfezionamento ma non ancora espressi formalmente in uno dei libri sociali) ma in tal caso l’accesso all’informazione deve intendersi limitato a specifici fatti gestionali.
Esula dal diritto di informazione ex art. 2476 c.c. la richiesta del socio di elaborare documenti ad hoc per
soddisfare le sue esigenze informative finalizzate non ad avere notizie di fatti gestionali, ma valutazioni e giustificazioni sulle ragioni che hanno indotto la società a porre in essere determinati fatti di gestione ovvero a darne una determinata rappresentazione contabile nei libri sociali ai quali il socio ha accesso.
Esula dal diritto di informazione ex art. 2476 c.c. la richiesta del socio di svolgere attività materiali per verificare la correttezza contabile del contenuto dei documenti (nel caso di specie il giudice ha negato al socio reclamante l’accesso al magazzino per verificarne la reale consistenza rispetto a quanto contabilizzato).
Nel caso in cui il socio abbia timore che gli amministratori abbiano posto in essere attività illecite, lo strumento di tutela non è il diritto di informazione ex art. 2467 c.c., ma la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.
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Chiara Presciani
Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)