Limiti alla proponibilità della querela di falso e operatività della clausola arbitrale irrituale statutaria
La querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale di tipo documentale per rompere il collegamento -quanto a provenienza- tra dichiarazione (e dichiarante) e sottoscrizione; laddove si contesti una ipotesi di falsità ideologica per inveridicità di quanto dichiarato deve farsi piuttosto ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra la volontà e la sua manifestazione.
In consimili casi, trattandosi di utilizzo di uno strumento processuale per un fine diverso e incompatibile con quello per cui esso è previsto dalla legge, la sanzione non può che essere quella dell’inammissibilità, vale a dire, di una pronuncia di mero rito che si arresti al rilievo della non conformità fra domanda e istituto processuale, senza scendere al merito ‘ideologico’ della supposta falsità.
La querela di falso è altresì inammissibile in caso di ingiustificata mancata produzione dell’originale della scrittura impugnata a opera della parte che l’abbia proposta e che abbia la disponibilità della scrittura.
La querela di falso non è esperibile avverso il documento che, pur provenendo da pubblico ufficiale, venga impugnato al fine di contestare non già la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale stesso nello svolgimento del predetto potere e della predetta funzione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti segnati dall’art. 2700 cod. civ., quali l’intrinseca verità delle dichiarazioni delle parti o di circostanze delle quali l’autore del documento tenga conto avendole tuttavia apprese da fonti esterne al documento medesimo , ovvero ancora del mero convincimento del pubblico ufficiale desunto dai fatti.
E’ fondata l’eccezione di devoluzione della controversia ad arbitrato irrituale qualora le domande spiegate in causa siano ricomprese nella clausola compromissoria statutaria e siano temporalmente collocate in un momento in cui l’attore era socio, e ciò anche se questi non faccia più parte, al momento della proposizione dell’azione, della compagine sociale.